Aste Giudiziarie
L'asta giudiziaria immobiliare è l'attività processuale con cui il Giudice dell'Esecuzione dispone la vendita forzata di beni immobili o diritti reali immobiliari di proprietà di un esecutato o di un fallito. Le aste giudiziarie, previste dalla legge, con la vendita forzata soddisfano i creditori nel processo esecutivo. L’obiettivo che il Tribunale attua, è realizzare una pubblica gara di offerenti per ottenere il miglior prezzo possibile, al fine di ripagare i crediti legati all’esecuzione. Alle aste possono partecipare tutti tranne il debitore o il fallito, i delegati del tribunale e i custodi. I periti del Tribunale valutano gli immobili in modo neutro identificando tutte le caratteristiche e redigendo una perizia, che deve essere valutata. Il saldo del prezzo e degli oneri fiscali di norma avviene entro 60 giorni. L’atto che determina il passaggio di proprietà è il Decreto di Trasferimento a firma del Giudice Esecutivo. Con tale decreto viene registrato nei pubblici registri il passaggio di proprietà e contestualmente sono cancellate tutte le ipoteche e il pignoramento ivi presenti. L’asta non è gravata da oneri notarili e non è necessaria l'assistenza di un legale per la partecipazione. Le aste giudiziali sono disciplinate dagli artt. 576 e ss. c.p.c e sono state modificate con la legge 80/2005 che ha riformato la materia. Gli immobili sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Ogni asta necessità comunicazione adeguata, pertanto le Cancellerie del Tribunale redigono avvisi che vengono pubblicati per tempo su quotidiani e siti specifici e affissi in loco. Gli avvisi riportano le informazioni fondamentali per partecipare ad un’asta e devono essere seguiti alla lettera. Le vendite possono essere:
In udienza nel caso di più offerte di solito è disposta la gara fra gli offerenti. Tale gara si conclude con l’aggiudicazione al miglior offerente. L’aggiudicatario riceve un decreto di aggiudicazione e si impegna a saldare gli importi nei tempi e nei modi previsti. Il Giudice dopo la verifica del pagamento del saldo prezzo e degli oneri fiscali dispone il trasferimento del bene con decreto. Se il saldo non avviene nei tempi stabiliti il giudice dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e adotta quanto previsto dall’art. 587 c.p.c.
Tale assegno viene restituito immediatamente a quanti non si siano aggiudicati il bene. A chi non si presenti alla gara senza giustificato motivo verrà trattenuto un decimo di tale cifra. Questa vendita si effettua tramite una gara pubblica di concorrenti in udienza, fino all’aggiudicazione al maggior offerente. L’aggiudicazione in questo caso è provvisoria poiché entro 10 giorni dall’asta è possibile fare il rilancio del quinto sulla base del prezzo raggiunto all’incanto. Parte una nuova gara fra chi ha rilanciato ed il primo aggiudicatario che porterà all’aggiudicazione definitiva.
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